Appalti: la deroga sulla responsabilità solidale opera solo per i vecchi CCNL
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con l’interpello 13/09/2018 n.5, ha precisato che la soppressione della facoltà attribuita alla contrattazione collettiva di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, trova applicazione nei confronti dei contratti collettivi stipulati dopo il 17/03/2017, data di entrata in vigore dell’art.2, del DL 25/2017 (L. n.49/2017).
Quest’ultima disposizione normativa ha infatti soppresso il periodo dell’art. 29, c.2 del D.Lgs. 276/2003 che attribuiva tale facoltà di deroga alla contrattazione collettiva.
Secondo il Ministero del lavoro le previgenti disposizioni contrattuali che derogano al principio di solidarietà non possono trovare applicazione nei confronti dei contratti di appalto sottoscritti dopo il 17/03/2017.
La norma novellata, conclude l’interpello, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del DL 25/2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso di obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto.
In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente il 17/03/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.
Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati dopo la predetta data.
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