Appalto: l'impresa subentrante può computare nella quota di riserva l'orfano già in forza
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 22 del 15 settembre 2014, ha precisato che, nell’ipotesi di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante può computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2, L. 68/1999, il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e, quindi, al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.
Nella fattispecie in esame, consistente, appunto, in un cambio di appalto con conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore (art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi), l’impresa subentrante, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge, non è obbligata a procedere ad un’assunzione ex novo di un altro soggetto orfano.
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo del datore di lavoro di occupare una certa percentuale di lavoratori “protetti”, è che detti lavoratori si trovino nella condizione oggettiva prescritta dalla legge, ovvero che siano in possesso dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio, mentre il passaggio tramite le relative procedure rappresenta solo uno strumento utile al raggiungimento del medesimo scopo.
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