L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 18/03/2008 n.100, rispondendo ad un quesito avanzato dal Ministero dell'interno, ha precisato che la comunicazione che il committente è tenuto a presentare allo sportello Unico per l'immigrazione ai sensi dell'art.27, c.1bis del T.U. sull'immigrazione è assimilabile alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e come tale è esente da bollo.

Come si ricorderà la Legge 46/2007 di conversione del DL 10/2007 ha introdotto una deroga all'art.27, c.1 lettera i) T.U. immigrazione ossia all'obbligo di richiedere il nulla osta da parte dell'appaltante, prevedendo che, se quest'ultimo è un soggetto (persona fisica o giuridica) comunitario, la predetta autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione possa essere sostituita da una comunicazione del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo (ossia il contratto di appalto), unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nel Paese comunitario in cui ha sede l'azienda. Questa comunicazione deve sempre essere inoltrata allo Sportello Unico per l'immigrazione. I lavoratori una volta giunti in Italia dovranno richiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura, attraverso gli uffici postali, utilizzando il modello contenuto nel Kit a banda gialla.

Il Ministero dell'interno ha chiesto all'Agenzia delle entrate se la predetta comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione (che sostituisce la richiesta di nulla osta) sia o meno esente dall'imposta di bollo.
Con la risoluzione 100/2008 l'Agenzia delle entrate è giunta alla conclusione dell'esenzione concentrando l'attenzione sulla natura della comunicazione.
Più precisamente, spiega l'Agenzia, l'imposta di bollo di 14,62 euro, prevista dall'art.3 della tariffa allegato A al DPR 642/72 e successive modificazioni, viene richiesta per istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
In sostanza per capire se la comunicazione prevista dall'art. 27, c.1bis del T.U. sull'immigrazione sia esente o meno da imposta di bollo è necessario verificare la sua natura. Se questa è assimilabile a istanza, richiesta, petizione, ecc. cui fa riferimento il DPR 642/72 allora il datore di lavoro è tenuto a pagare l'imposta di bollo, in caso contrario è esente.
Se prendiamo in esame la comunicazione che il datore di lavoro deve inviare allo Sportello Unico per l'immigrazione, vediamo che contiene una serie di notizie quali: i dati del committente, l'oggetto dell'appalto, i dati dell'azienda comunitaria appaltatrice, i dati del responsabile dell'appalto e i dati del responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre nella comunicazione va dichiarato che l'assunzione dei lavoratori stranieri è stata effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge e che l'azienda è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali.
In sostanza con detta comunicazione il datore di lavoro non effettua alcuna richiesta dell'adozione di un provvedimento ovvero il rilascio di un certificato, limitandosi solo a rendere informazioni allo Sportello Unico dell'immigrazione.
Ne consegue che la comunicazione cui fa riferimento l'art. 27, c.1bis, DLgs 286/98 e successive modificazioni può essere assimilata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 DPR 445/2000. Infatti con quest'ultimo documento possono essere dichiarati stati, qualità personali o fatti che siano a conoscenza diretta dell'interessato, oltre che stati, qualità o fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
Poiché l'art. 37 del DPR 445/2000 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se a queste sono assimilate le comunicazioni di cui all'art. 27, c. 1bis del T.U. sull'immigrazione, l'esenzione opera anche nei loro confronti.