L’INL, con la nota n. 1369 del 7 agosto 2023, ha precisato che è possibile stipulare l’apprendistato di 1° livello con uno studente minorenne durante la stagione estiva, purché ci sia una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa.

Infatti ricorda l’INL, con la stipula del contratto citato si instaura un percorso formativo c.d. duale che si realizza in parte presso l’istituzione formativa che eroga la formazione esterna ed in parte presso un’impresa che eroga la formazione interna.

Vi deve quindi essere una correlazione tra standard formativi e standard professionali anche al fine di consentire all’istituzione formativa di provenienza dello studente di certificare le competenze acquisite dall’apprendista.

Inoltre l’INL, richiamando le indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare 12/2022, ha ricordato che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è tenuto a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative e titolo di studio.

In conclusione, anche se le varie delibere regionali cui rimanda il D.lgs. 81/2015 non lo prevedono espressamente, il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza della citata correlazione, anche alla luce della certificazione finale che verrà rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente.