Il Ministero del lavoro, con la risposta d interpello 2732 del 24 marzo 2006, ha chiarito che la valutazione della capacità formativa delle aziende, in funzione dell'apprendistato professionalizzante, rientra nella disciplina della legislazione statale e spetta quindi alla contrattazione collettiva. Secondo il Ministero, e come ha confermato la Corte Costituzionale con la sentenza 50/2005, non è di competenza delle regioni la formazione teorica all'interno delle aziende ma rientra nell'ambito demandato alla contrattazione collettiva. Come stabilito dall'art. 49 del DLgs 276/2003, i criteri per poter svolgere formazione all'interno della azienda, devono essere indicati dalla contrattazione, nazionale territoriale o aziendale.