Il Ministero del lavoro, con la circolare 10/11/2008 n.27, ha precisato che se il datore di lavoro intende far riferimento al c.d. canale parallelo, con erogazione della formazione esclusivamente aziendale ex art. 49, c.5ter DLgs 276/2003, può determinare il monte ore formativo in misura inferiore alle 120 ore annuali previsto dalla Riforma Biagi.
Le altre precisazioni fornite dalla circolare Ministeriale possono essere così riassunte:
- a seguito delle modifiche apportate dal DL 112/2008 al Dlgs 276/2003 l'apprendistato professionalizzante può anche avere una durata minima inferiore a 2 anni, con la conseguenza che può essere instaurato anche per l'assunzione di apprendisti da impiegare nei cicli stagionali.
- E' possibile trasformare l'apprendistato in qualsiasi momento prima del raggiungimento della qualifica professionale in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fruendo comunque dei benefici contributivi per ulteriori 12 mesi (art.21, c.6, L. 56/87).
- La formazione esclusivamente aziendale prevista dall'art. 46, comma 5 ter, Dlgs 276/2003 si pone come un canale parallelo a quella prevista in via ordinaria dal legislatore che vede assegnato alle Regioni il compito di regolamentare l'aspetto formativo. In sostanza il datore di lavoro è libero di scegliere un percorso oppure l'altro.
- Il c.d. canale parallelo può essere effettuato anche facendo svolgere all'apprendista la formazione fisicamente fuori dall'azienda a condizione che sia sempre il datore di lavoro a erogarla direttamente o indirettamente senza che ciò implichi finanziamenti pubblici. In ogni caso è possibile che le Regioni prevedano forme di finanziamento o altre agevolazioni per incentivare la formazione esclusivamente aziendale.
- Il canale parallelo è immediatamente operativo anche con riferimento ai contratti collettivi che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale sulla scorta del preesistente quadro normativo.
- Condizione essenziale per l'erogazione della formazione formale in azienda è che i contratti collettivi o gli enti bilaterali abbiano determinato per ciascun profilo formativo: la durata, le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
- Poiché la durata e le modalità della formazione aziendale possono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale o aziendale), le disposizioni dovranno essere coerenti con le declaratorie e le qualifiche contrattuali contenute nei CCNL a cui l'apprendistato è finalizzato.
- Se il datore di lavoro ha scelto di erogare la formazione attraverso gli istituti pubblici, la carenza dell'offerta formativa esime lo stesso datore dal restituire la differenza contributiva nelle misure previste dall'art. 53 del DLgs 276/2003. Mentre se ha scelto il canale parallelo l'assenza di un'offerta formativa non esime il datore di lavoro dalla predetta sanzione in caso di mancata erogazione della formazione.
- L'art.53, c.1, della Riforma Biagi (c.d. sottoinquadramento - 2 livelli inferiori rispetto a quello previsto in caso di conseguimento della qualifica professionale)  rappresenta una norma sull'inquadramento degli apprendisti, ma non ha introdotto un collegamento automatico tra la retribuzione iniziale dell'apprendista e quella prevista per il lavoratore inquadrato nella qualificazione o nella qualifica finale, meno due livelli.
- Il datore di lavoro può combinare quindi il sistema della percentualizzazione della retribuzione con il livello di sottoinquadramento. Tale livello potrà essere utilizzato sia come tetto o livello finale sia come soglia o livello iniziale della progressione percentuale. Ne consegue che l'apprendista può ricevere una retribuzione inferiore in percentuale al livello di sottoinquadramento, alla condizione che tale livello sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.
- E' possibile cumulare più periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi; mentre non è possibile trasformare un apprendistato ex lege 25/55 in un contratto di apprendistato professionalizzante al fine di evitare una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina.
- Una società consortile costituita per la realizzazione di una determinata opera può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche se è previsto lo scioglimento della stessa società per fine lavori in data anteriore al completamento della formazione dell'apprendista e al conseguimento della relativa qualifica professionale.