Apprendistato: il Governo approva il Testo Unico che ora passa all'esame delle commissioni parlamentari
A cura della redazione

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 5 maggio 2011 n.138, ha approvato uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla Legge n. 247/2007, e disciplina l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Il decreto individua tre tipologie di contratto: l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età e con durata massima non superiore a 3 anni;?l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale, di durata massima non superiore a 6 anni e, infine, l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
Ruolo fondamentale nella disciplina del contratto viene assegnato agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi stipulati nei diversi livelli (nazionale, territoriale o aziendale), che dovranno regolamentare anche le modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni o dal Ministero del lavoro di concerto con quello dell’istruzione in mancanza.
Per tutte le tipologie di contratto la forma deve essere scritta così come anche per il piano formativo individuale allegato. Non è possibile retribuire a cottimo l’apprendista, ma è possibile inquadrarlo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, così come previsto dal CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa il datore di lavoro può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Il T.U. conferma la fondamentale presenza del tutor o referente aziendale e il divieto delle parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo. Resta invece salva la possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione così come previsto dall’art. 2118 c.c. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’apprendista va assicurato all’INAIL e all’INPS per le relative tutele.
Se il datore di lavoro non eroga la formazione sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Il T.U. sull’apprendistato non è immediatamente operativo. Dovrà essere presentato dal Ministro del lavoro alle Parti Sociali, verrà in seguito sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.
Quando entrerà in vigore saranno abrogati: l’art. 16 L. 196/1997, la Legge 25/1955 e gli artt. Da 47 a 53 del DLgs 276/2003.
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