Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 2/11/2005 n.2576, ha reso noto che i datori di lavoro che conformemente al Decreto Regionale 14/03/2005 n.264 hanno comunicato in ritardo rispetto alla normativa nazionale le assunzioni degli apprendisti ai Centri per l'impiego non sono sanzionabili. La precisazione ministeriale nasce dal fatto che la Regione Veneto ha previsto un sistema di comunicazione delle assunzioni degli apprendisti che avviene tutto on line attraverso il sito internet www.apprendiveneto.it e che prevede che la comunicazione di assunzione dell'apprendista prima di tutto debba essere data alla Regione. A questo si aggiunge anche il fatto che il termine di comunicazione è stato lasciato libero in deroga a quanto sancito dalla legislazione nazionale (DLgs 297/2002) che lo ha fissato in 5 giorni dall'assunzione. Il Ministero del lavoro ha precisato che l'inosservanza del termine dei 5 giorni non deve essere fatta ricadere sui datori di lavoro che si sono tenuti a quanto regolamentato a livello regionale. In ogni caso precisa la nota ministeriale le sanzioni non trovano applicazione nei confronti delle sole violazioni avvenute dal 4 aprile al 31 ottobre 2005.