Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei CDL di Napoli, tramite il Consiglio Nazionale dell’Ordine, il 2 maggio 2012, ha avanzato istanza di interpello al Ministero del lavoro, per chiedere un parere in merito alla legittimità dell’art.4 dell’accordo di riordino dell’apprendistato nel settore terziario del 24 marzo 2012, che prevede quale condicio sine qua non per l’attuazione del contratto di lavoro, il rilascio del preventivo parere di conformità dell’ente bilaterale in totale difformità con il DLgs 167/2011.
Secondo il Consiglio provinciale, tale disposizione è illegittima poiché contraria alla ratio legis del decreto e della sovrastante legge delega che individua esclusivamente nella contrattazione collettiva di livello nazionale l’attore unico protagonista della normativa in materia di piano formativo individuale per l’“apprendistato”, ciò al fine di eliminare quel  rischio di atomizzazione della disciplina sull’apprendistato di cui al decreto 276/2003, nonostante le successive modificazioni ed integrazioni, che ne ha determinato la debacle.
Tale Piano formativo, in virtù del principio di certezza del diritto, deve essere noto prima della stipula del contratto di apprendistato, sulla scorta di appositi moduli e/o formulari stabiliti ex ante anche dagli enti bilaterali. Al datore di lavoro non resta che farli propri ed attuali senza richiedere alcun parere di conformità.
Se valesse l’interpretazione contraria l’azienda potrebbe trovarsi, a contratto di apprendistato già stipulato, con un’eventuale bocciatura del piano formativo ad opera dell’ente bilaterale.
Supposta l’illegittimità dell’art. 4 del predetto accordo, secondo il Consiglio provinciale un eventuale bocciatura da parte dell’ente bilaterale deve essere ritenuta non vincolante ai fini dell’attuazione del contratto di apprendistato.
Quindi il datore di lavoro deve solo limitarsi a redigere il piano formativo individuale sulla base dei moduli e dei formulari previsti dall’ente bilaterale.
In conclusione, secondo il Consiglio provinciale, la vera ratio dell’art. 4 dell’accordo sarebbe la mera richiesta di adesione del datore di lavoro a Confcommercio e agli enti bilaterali. Infatti alcuni enti bilaterali territoriali richiedono, nel modulo di richiesta di rilascio del parere di conformità dell’apprendistato, la dichiarazione del datore di lavoro del numero di iscrizione all’ente bilaterale e all’associazione di categoria, oltre alla dichiarazione di correttezza e correntezza dei versamenti ai predetti enti.
La predetta dichiarazione è assolutamente contraria al c.d. principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione. Se si ammettesse la legittimità si andrebbe a statuire l’obbligatorietà dell’iscrizione alle organizzazioni sindacali e ai relativi enti bilaterali, trasformando il CCNL in un contratto valido erga omnes.
La parola adesso spetta al Ministero del lavoro.