Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 21 dell’1 agosto 2012, ha precisato che, nelle ipotesi di assunzione, con contratto di apprendistato, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. 167/2011, non si applicano i limiti di età fissati, per le diverse forme di apprendistato, dagli artt. 3, 4 e 5 contenuti nel Testo Unico.
La disciplina relativa all’assunzione, tramite apprendistato, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e, pertanto, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione.
Fermo restando quanto sopra, va tuttavia evidenziato che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti per ciascuna tipologia contrattuale, i datori di lavoro potranno, evidentemente, scegliere se ricorrere alla “normale” disciplina dell’apprendistato – applicando i relativi “sgravi” e modalità di recesso al termine del periodo di formazione – o quella “speciale” sopra descritta.