Il Ministero del Lavoro, con risposta all’interpello n. 16 del 14 giugno 2012, ha precisato che non è obbligatorio il parere di conformità dell’Ente Bilaterale sul piano formativo individuale e che non è possibile recedere dal rapporto di apprendistato se la lavoratrice è in maternità.
In particolare, per ciò che concerne la prima delle due ipotesi, il Ministero ha specificato che, indipendentemente dalla previsione normativa (art. 2, D.Lgs. 167/2011), la contrattazione collettiva può legittimamente assegnar un ruolo fondamentale agli Enti Bilaterali ma tale ruolo non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato.
Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il piano formativo individuale (PFI) all’Ente Bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Rimane in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità.
Indipendentemente dall’obbligo giuridico, una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale rappresenta, comunque, una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI.
In relazione alla seconda ipotesi, il Ministero ha, semplicemente, evidenziato che eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza, ecc.) trovano applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per essi valgono, inoltre, le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. 167/2011.