La Regione Lombardia, con la delibera n. 9/3576 del 6 giugno 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 24 del 13.6.2012, ha definito i profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Diviene, in tal modo, operativo anche in Lombardia, l'unico contratto per l'inserimento lavorativo di adolescenti e giovani (di età compresa fra i 15 e i 25 anni), finalizzato al conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP) o del diploma professionale.
In particolare, possono essere assunti, con la suddetta tipologia contrattuale, giovani e adolescenti che abbiano compiuto almeno quindici anni ed entro il venticinquesimo anno di età e alternativamente:
- siano in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- abbiano frequentato, per almeno otto anni, i percorsi del primo ciclo di istruzione senza averne conseguito il titolo di studio conclusivo, in coerenza con l'art. 14, comma 5, della L.R. 19/2007;
- stiano frequentando o che hanno frequentato completamente o in parte percorsi di secondo ciclo sia di Istruzione sia di Istruzione e formazione professionale.
Il monte ore previsto di formazione strutturata (interna e/o esterna all'azienda) non deve essere inferiore a 400 ore annue, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore agli apprendisti di età superiore ai 18 anni, proporzionalmente al possesso di crediti formativi fino ad un massimo del 50% del monte ore annuo.
La formazione strutturata esterna deve essere erogata da uno o più dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- istituzione formativa;
- istituzione scolastica.
La formazione strutturata interna all'azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo, nel rispetto (oltre che degli standard generali) dei seguenti vincoli:
- valenza formativa delle attività lavorative;
- presenza continuativa del tutor aziendale.
L'ulteriore ed eventuale formazione aziendale (non strutturata) finalizzata al conseguimento degli obiettivi definiti nel PFI deve essere realizzata secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione.