Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 49 del 5 giugno 2009, ha chiarito che, in assenza di diverse indicazioni contenute nella disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante dettata dalle Regioni ovvero dalle parti sociali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003, il rapporto di associazione in partecipazione non è compatibile con il ruolo di tutor, dovendosi far riferimento a quanto disposto dal D.M. 28 febbraio 2000.
Il suddetto decreto, infatti, stabilisce sia i requisiti che il tutor deve avere per poter rivestire tale ruolo (possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa), sia la tipologia di rapporto che lo stesso intrattiene con l'impresa. In particolare, le funzioni di tutor possono essere svolte:
- da un lavoratore qualificato designato dall'impresa;
- nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.