In data 16 febbraio 2010, FEDARCOM, CIFA e  CONFSAL, FESICA-CONFSAL, CONSFAL-FISALS hanno firmato un Accordo Interconfederale con il quale sono state fissate le linee guida in materia di apprendistato professionalizzante, con particolare attenzione a tutto ciò che riguarda la formazione aziendale interna.
A tal proposito, in base alle indicazioni contenute nel CCNL, viene elaborato dall'azienda un percorso formativo dell'apprendista, da depositare presso l'ente bilaterale di riferimento al quale si chiede il parere di conformità.
Per ciò che concerne le modalità di erogazione della formazione, si sottolinea come, per la prima annualità del contratto di apprendistato, la Parti hanno stabilito che almeno il 30% del monte ore annuo complessivo di formazione previsto dal ccnl di riferimento per ogni profilo formativo sia dedicato alla formazione trasversale e di base e almeno 2/3 del suddetto monte ore sia erogato direttamente dall'ente bilaterale preposto. Per le annualità successive alla prima, invece, il ccnl di riferimento definirà sia la percentuale del monte ore annuo da dedicare alla formazione trasversale e di base, sia la percentuale di detto monte ore da somministrarsi a cura dell'ente bilaterale, al fine di verificare le competenze acquisite e valorizzarle.
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro attesta l'avvenuta formazione e comunica all'interessato e all'ente bilaterale l'acquisizione della qualifica professionale ai fini contrattuali.
Il datore deve, inoltre, comunicare:
- entro 5 giorni, al competente Centro per l'impiego ed all'ente bilaterale, i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualifica professionale;
- al competente Centro per l'impiego, i nominativi degli apprendisti che, per qualunque motivo, hanno cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Le aziende che applicano i ccnl sottoscritti dalle rispettive organizzazioni di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie dell'Accordo e che hanno già in essere contratti di apprendistato professionalizzante, in accordo con l'apprendista e con l'assistenza delle organizzazioni territoriali datoriali e sindacali di riferimento nell'ambito di un'intesa sottoscritta dalle parti sociali firmatarie del ccnl, potranno modificare il piano formativo individuale, adeguandolo alle disposizioni previste dall'Accordo in esame.