Apprendistato: quindicenni con orario ridotto
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha affermato che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali, ai sensi del disposto di cui all’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.
Si ricorda che l’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività.
Occorre inoltre ricordare che l’art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967 stabilisce che è considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico (lett. a), mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico (lett. b).
Dalla lettura di entrambe le lettere della norma appare evidente che il Legislatore abbia inteso porre particolare attenzione, ai fini della riconducibilità del giovane nella prima o nella seconda nozione, anche all’effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio. Sulla scorta delle predette definizioni, l’art. 18 della medesima Legge, al fine di preservare la frequenza scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la “prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere” ed affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).
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