Approfondimento: DURC il documento unico di regolarità contributiva
A cura della redazione
L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, in attuazione dell'art. 2 del D.L. 210/2002 (L. 266/2002) e dell'art. 86, c. 10, del D. Lgs. 276/2003, con una circolare congiunta approvata dal Ministero del lavoro e diffusa dall'istituto previdenziale con la circ. N. 92 del 26 luglio 2005 e dall'Istituto assicurativo con la circ. N. 38 del 25-7-2005, forniscono le istruzioni per l'operatività della disciplina contenuta nelle due convenzioni INPS-INAIL (3-12-2003) e INPS - INAIL - Cassa Edile (15-4-2004), in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC - , con particolare riguardo agli appalti pubblici e l'autorizzazione ai lavori privati nel settore edile. Il DURC, rappresenta, quindi, il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta, contestualmente, la regolarità dell'impresa, con riferimento agli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile. Il DURC deve essere richiesto dalle aziende (che si possono avvalere di intermediari), ovvero può essere richiesto direttamente dai committenti pubblici o dagli enti privati a rilevanza pubblica o dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA), per la partecipazione a tutti gli appalti pubblici e per i lavori previsti, in edilizia, soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia di inizio attività "DIA". Il DURC deve essere utilizzato anche per: - il rilascio dell'attestazione da parte delle Società Organismi di Attestazione (SOA); - per l'iscrizione all'albo dei fornitori; - per, ove richiesto, l'applicazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni; - per il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL); - per il collaudo e il pagamento del saldo finale. Si segnala che nell'ambito della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 494/1996, e successive modificazioni) è previsto (art. 3, c. 8) che il committente o il responsabile dei lavori richieda, tra i vari documenti, anche il certificato di regolarità contributiva unico (INPS, INAIL e Cassa Edile), ora rappresentato dal DURC. Va altresì ricordato che le disposizioni specifiche che regolano la materia degli appalti pubblici (art. 18, L. 55/1990; art. 9 DPCM 55/1991) prevedono che l'appaltatore e, per il suo tramite, il subappaltatore, trasmettano all'amministrazione o all'ente committente, prima dell'inizio dei lavori (e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna), la documentazione di avvenuta denuncia agli istituti previdenziali, inclusa Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano di sicurezza. I medesimi soggetti sono poi tenuti a trasmettere, periodicamente (la cadenza è quadrimestrale) copia dei versamenti contributivi previdenziali, inclusa Cassa Edile, e assicurativi. Tale adempimento può essere ora assolto anche mediante la presentazione del DURC (così come precisato nella circolare in commento). Tra i requisiti per la qualificazione dell'impresa edile nelle gare di appalto pubbliche vi rientra anche quello di dimostrare l'inesistenza di violazioni (accertate) alle norme in materia di contribuzione sociale, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza (L. 109/1994 - DPR 34/2000 e successive modificazioni). L'inesistenza di tali violazioni contributive può essere attestato dal DURC che può essere richiesto anche direttamente dalla società di qualificazione. La mancata regolarità contributiva comporta: - l'esclusione dal singolo appalto (o revoca dell'appalto stesso); - l'esclusione, per un tempo di 5 anni, da qualsiasi appalto pubblico; - il mancato incasso del conto finale dell'opera realizzata. Per il rilascio del DURC è possibile: - presentare richiesta, per via telematica, compilando l'apposito modulo on-line (gli indirizzi telematici sono riportati nella circolare, che peraltro al momento non risultano ancora pienamente attivi con particolare riguardo al portale verticale Casse Edile); - presentare richiesta (nel settore edile, allo sportello unico presso la Cassa Edile) con il modulo cartaceo. Nel settore edile, abilitato a rilasciare il DURC è l'apposito sportello unico istituito presso le Casse Edili, anche se la richiesta è stata presentata all'INPS o all'INAIL (per gli altri settori più essere indifferentemente l'INPS o l'INAIL). Il tempo a disposizione per il rilascio dell'attestazione è fissato in 30 giorni (al netto dei giorni di eventuale sospensione ai fini dell'istruttoria della pratica, per esempio quando viene richiesta ulteriore documentazione). La regolarità contributiva è verificata dai singoli enti secondo la propria normativa di riferimento (l'esito è comunicato alla Cassa edile). L'istruttoria potrà concludersi quindi con: - il rilascio della certificazione unica di regolarità, anche quando l'INPS o l'INAIL non comunicano alla Cassa Edile, nel termine di 30 giorni, l'esito dell'istruttoria (il silenzio assenso non vale per la Cassa Edile); - il rilascio della certificazione unica di non regolarità, quando anche uno solo degli enti interessati dichiari irregolare l'azienda. La certificazione, stante la cadenza mensile dei contributi INPS, avrà validità, per i lavori privati in edilizia, per un mese dalla data del rilascio. La regolarità contributiva deve interessare l'intera azienda anche se la stessa è titolare di più posizioni contributive (fatto salvo quanto specificato per la Cassa Edile). La regolarità della Cassa Edile è accertata quanto l'impresa ha provveduto a versare sia la contribuzione sia gli accantonamenti (lavoratori con qualifica di operaio) per gratifica natalizia e per le ferie. Per la partecipazione alle gare di appalto la regolarità va riferita all'intera azienda (rilasciata dalle Casse Edili con riferimento, per la competenza, alla sede aziendale). Per lo stato avanzamento lavori e il saldo finale (lavori pubblici) la regolarità è rilasciata per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta (rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio). Per questo fine l'impresa deve inserire nella denuncia mensile anche l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.