Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 95 del 06/03/2008, ha approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall'altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Il Decreto legislativo adesso passa alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato e poi successivamente all'approvazione in seconda lettura da parte del Consiglio dei Ministri. Se approvato verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità di maggior rilievo si evidenzia la revisione del sistema delle sanzioni. Più precisamente in base ai criteri indicati dalla legge 123/2007 è stata prevista la pena dell'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativa all'ammenda o la sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590 c.p.) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.