Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.94 del 20/05/2009, ha approvato uno schema di regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, inteso a stabilire i criteri e le modalità per la sottoscrizione, contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
Soggetti interessati sono tutti gli stranieri con un’età tra i 16 ed i 65 anni che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. A tal fine dovranno firmare presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il predetto accordo di integrazione.
Il regolamento prevede che lo straniero per poter rimanere legittimamente in Italia consegua entro 2 anni dalla firma dell’accordo una conoscenza poco più che elementare dell’italiano e acquisisca i principi fondamentali della Costituzione italiana. Se lo straniero che intende soggiornare i Italia ha dei figli minori questi dovranno frequentare la scuola dell’obbligo.
Per non perdere il diritto a rimanere in Italia il cittadino straniero deve arrivare a 30 crediti nel biennio, sulla base di una tabella che attribuisce punti secondo le varie voci contenute in una tabella tra le quali i corsi di istruzione, la conoscenza dell’italiano e i titoli di studio.
Invece decurteranno il punteggio l’aver riportato condanne, l’essere soggetti a misure di sicurezza personale oppure l’aver commesso illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie.