Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, ha approvato il decreto interministeriale che regolamenta la concessione degli ammortizzatori in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell’art.4, c.2 del DL 54/2013 (L. 85/2013).

I possibili fruitori della CIG in deroga (proroga o nuova concessione) sono solo gli operai, gli impiegati e i quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che possono vantare un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento a sostegno del reddito, che sono stati sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva dovuta alle seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione. Ne consegue che la CIG non verrà mai concessa in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa.

Condizione basilare per il ricorso al trattamento in deroga è che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. 

Invece i datori di lavoro legittimati a presentare le istanze sono soltanto i soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’art.2082 c.c. Rimangono quindi esclusi gli studi professionali.

La domanda deve essere presentata in via telematica all’INPS e alla Regione entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.  Se la domanda viene presentata tardivamente, è prevista la decurtazione del trattamento, che sarà concesso dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione dell’istanza. L'istruttoria viene svolta dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio (in caso di unità produttive site in un'unica Regione o Provincia autonoma) oppure dal Ministero del lavoro, nei casi di crisi aziendali che coinvolgono più unità produttive sul territorio nazionale. Regioni, Province autonome o Ministero del lavoro, ne verificano la regolare presentazione e quantificano le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione del trattamento.

In merito alla durata della CIG in deroga, il decreto interministeriale distingue le imprese non soggette alla CIG e ai fondi di solidarietà e imprese che invece possono fruire dei due ammortizzatori sociali.

Nel primo caso l’impresa può fruire al massimo per 11 mesi nell’arco dell’anno per il 2014. Scendono invece a 5 mesi nell’arco dell’anno per il 2015.

Invece le imprese soggette alla CIG e ai fondi di solidarietà, il trattamento può essere concesso unicaemnte in caso di eccezionalità della situazione legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque per un periodo non superiore a 1 mesi nell’arco dell’anno nel 2014 e 5 mesi nell’arco dell’anno per il 2015.

Nel computo dei periodi vengono considerati tutti quelli di CIG in deroga anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

La mobilità invece, può essere fruita dai lavoratori disoccupati che hanno i requisiti di anzianità aziendale per la concessione dell’indennità di mobilità ordinaria (L. 223/1991) e che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengano da imprese ex art. 2082 c.c.

Per fruire dell’ammortizzatore sociale i lavoratori interessati devono presentare l’istanza all’INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione. 

I lavoratori che hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per 3 anni o più anche non continuativi, potranno fruire nel 2014 di 5 mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno.

Invece i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno beneficiato di meno di 3 mesi di mobilità in deroga, potranno fruire nel 2014 di 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno. Per gli anni 2015 e 2016 invece potranno beneficiare di 6 mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno.

In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il trattamento di mobilità in deroga non potrà più essere concesso. 

Infine i ministeri ribadiscono che restano esclusi dalla CIG e dalla mobilità in deroga i lavoratori che possono ricorrere, avendone i requisiti, alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

I nuovi criteri di concessione trovano applicazione nei confronti degli accordi stipulati dopo il 1° agosto 2014 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale 1/08/2014) anche se i nuovi limiti di durata dei trattamenti in deroga vanno osservati per i trattamenti concessi in base alla disciplina precedente. Inoltre per il solo anno 2014 la CIG in deroga può essere consessa ai lavoratori in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi, anche con riferimento a CIG o mobilità in deroga concessi prima del 1° agosto 2014.