In data 27 gennaio 2012, è stato approvato, in Consiglio dei Ministri, un decreto legge in materia di semplificazione e sviluppo.
Le misure del decreto, con il quale sarà eliminato, dall’ordinamento, un numero consistente di leggi, riguardano i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.
Tra gli interventi in materia di lavoro, si segnalano i seguenti:
-    modificato l’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001,  in materia di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, con la previsione di diverse fattispecie di astensione obbligatoria in presenza di determinate condizioni;
-    eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS);
-    ridotti gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori stranieri extra comunitari;
-    apportate modifiche al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, attraverso le quali molti controlli sulle imprese diventeranno successivi e non preventivi rispetto all’inizio delle attività. In questo modo sarà possibile avviare subito l’operatività dell’impresa, sapendo che i necessari controlli di legge saranno effettuati ex post, secondo una tempistica e scadenze congrue. Ogni amministrazione sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito (così come su www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa;
-    introdotta un’unica autorizzazione in materia ambientale. L’autorizzazione sarà rilasciata da un unico soggetto attuatore, riducendo di molto le tempistiche e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese;
-    eliminati i vincoli per le chiusure domenicali e festive per le aziende di panificazione;
-    entro il 2012, il Governo individuerà, in modo tassativo, le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) , quelle per cui basta una semplice comunicazione e le attività del tutto libere. Verranno, di conseguenza, abrogate tutte le disposizioni incompatibili.