Artigianato: dal mese di febbraio 2016 le prime prestazioni del Fondo di welfare integrativo lombardo
A cura della redazione

La WILA (Welfare integrativo Lombardia Artigianato), con la circolare 20/11/2015 n.2, ha reso noto che in attuazione dell’Accordo Interconfederale Regionale dell’Artigianato del 25 Marzo 2015 tra le Associazioni Artigiane Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia, CLAAI Lombardia, Casartigiani Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia è stato costituito, il 31 luglio 2015, il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato.
Il Fondo si rivolge ai lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i seguenti contratti collettivi: CCRL dell’Area Legno e Lapidei; CCRL dell’Area Acconciatura, Estetica e Centri Benessere; CCRL dell’Area Chimica – Ceramica; CCRL dell’Area Alimentari e della Panificazione; CCRL dell’Area della Comunicazione; CCRL dell’Area Tessile Moda e CCRL dell’Area Meccanica.
Le imprese che hanno almeno un’unità operativa situata nella regione Lombardia e che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCRL dell’Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa e Sociale, sono tenute ad aderire al Fondo e a iscrivere: i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.
Il Fondo erogherà ai propri iscritti prestazioni di sanità integrativa; di carattere assistenziale; di carattere sociale ed in particolare: Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria; Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale; Prestazioni finalizzate al recupero delle salute di soggetti temporaneamente inabili e Cure odontoiatriche.
Pertanto a decorrere dal mese di agosto 2015, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute al versamento della contribuzione, fissato in euro 5,00 mensili. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite il mod.F24.
Il contributo relativo ai mesi di agosto 2015, settembre 2015 e ottobre 2015, può essere versato entro il 16 dicembre p.v.
La contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10). Sono esclusi dal versamento al Fondo i lavoratori di età superiore a 66 anni e 6 mesi.
Una volta effettuato il versamento del contributo, la comunicazione al Fondo WILA delle anagrafiche dei lavoratori dipendenti e la loro conseguente iscrizione al Fondo dovrà avvenire attraverso la compilazione, da parte del datore di lavoro, del flusso Uniemens.
Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. L’impresa che omette il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “Elemento aggiuntivo non assorbibile della Retribuzione di secondo livello” pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Al fine di permettere una corretta e tempestiva comunicazione tra le aziende, o soggetti da esse delegati le stesse dovranno registrarsi, via web, direttamente dal portale del Fondo W.I.L.A o dal portale del Fondo San.Arti. (www.sanarti.it), accedendo a uno spazio informatico loro dedicato e compilando una scheda che registra i dati principali dell’impresa.
Le credenziali (nome utente e password) ricevute al completamento della registrazione dell’azienda dal portale San.Arti. o dal portale W.I.L.A. sono valide per entrambe i Fondi.
Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL citati, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall’inizio della contribuzione, ovvero dal 1 febbraio 2016.
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