Il 25/09/2013 tra la Confartigianato imprese Veneto, la CNA del Veneto, la Casartigiani del Veneto e le organizzazioni sindacali dei lavoratori è stato siglato l’accordo interconfederale che regolamenta la tassazione agevolata e la decontribuzione di alcune voci retributive legate alla produttività tra le quali l’Elemento economico territoriale e l’IVR.

Le parti sociali in particolare concordano nel ritenere che detti emolumenti non solo fruiscono degli sgravi contributivi previsti dal DM 27/12/2012 poiché soddisfano tutti i requisiti di legge, ma anche dell’imposta sostitutiva dell’IREPF ed accessori nella misura del 10% dato che sono riconducibili alla fattispecie del salario di produttività correlato ad indicatori concordati collettivamente.

L’accordo ha inoltre individuato una serie di istituti che sicuramente sono volti all’incremento della produttività, qualità ed efficienza produttiva e che quindi possono fruire della tassazione agevolata. Si tratta in particolare di: maggiorazioni erogate in presenza di una diversa distribuzione degli orari in azienda attraverso una diversa distribuzione dell’orario settimanale oppure di quello giornaliero; la gestione di turnazioni anche con l’introduzione del lavoro notturno; la gestione di giornate aggiuntive nelle quali viene svolta l’attività lavorativa (a mero titolo esemplificativo nelle giornate di riposo ovvero nei giorni non lavorati, ivi compreso il lavoro domenicale o festivo); la gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità (ivi compresa la banca ore) applicate nella contrattazione regionale o nazionale: a mero titolo esemplificativo può considerarsi detassabile il pagamento della retribuzione corrispondente alle ore accantonate, ivi compresa l’eventuale maggiorazione qualora prevista, e non usufruite dal lavoratore; introduzione di lavoro supplementare o straordinario preordinato in alcuni giorni della settimana oppure per tutta la settimana, legato a particolari tipologie di produzione o di servizi ovvero a nuove commesse; gestione di permessi residui se non fruiti; altri interventi volti al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, previsti nella singola azienda, anche in riferimento ad istituti dell’orario di lavoro. 

I destinatari dell’accordo sono tutti i lavoratori dipendenti (inclusi i lavoratori somministrati anche se occupati presso sedi o unità produttive ubicati fuori dal Veneto) le cui imprese e datori di lavoro, con sede legale in Veneto, sono comprese nella sfera di applicazione del CCNL e/o CCRL artigiani.

Fruiscono dell’agevolazione anche i lavoratori delle imprese e dei datori di lavoro fuori dal Veneto, iscritti alle associazioni artigiane territoriali aderenti alle Federazioni Regionali artigiane applicanti la contrattazione collettiva regionale veneta.

L’accordo si applica altresì alle imprese non artigiane associate alle associazioni stipulati nelle quali non siano costituite le RSA e le RSU.

Infine l’intesa ha efficacia anche per i dipendenti delle associazioni artigiane e delle Organizzazioni sindacali, indipendentemente dal livello territoriale, nonché per i dipendenti degli enti o strutture singolarmente o congiuntamente promosse, partecipate o costituite ed indipendentemente dal contratto collettivo applicato.