Artista straniero: imposte italiane per la prestazione in Italia
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 66 del 6 marzo 2026, ha precisato che sono imponibili in Italia i compensi percepiti da un artista residente all’estero per la prestazione resa sul territorio italiano.
L’Agenzia delle entrate è giunta a tale conclusione richiamando l’art. 23 del TUIR secondo cui si considerano prodotti in Italia 'i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e quelli corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, per prestazioni artistiche o professionali effettuate per conto di imprese, società o enti non residenti nel territorio dello Stato.
Infatti, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano è, dunque, costituito dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia.
La normativa italiana deve però essere coordinata con il diritto internazionale contenuto negli accordi conclusi dall’Italia con i Paesi stranieri.
Secondo l’art. 17 della Convenzione i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato.
La disposizione convenzionale, quindi, attribuisce potestà impositiva concorrente allo Stato di residenza e allo Stato dove è svolta la prestazione artistica. Peraltro, la potestà impositiva concorrente è riconosciuta dalla normativa pattizia anche nel caso in cui il compenso non sia percepito direttamente dall'artista, ma per il tramite di altro soggetto.
L’Agenzia delle entrate ricorda anche che le disposizioni convenzionali attribuiscono allo Stato di residenza la facoltà di intervenire al fine di risolvere l'eventuale doppia imposizione derivante dal riconoscimento della potestà impositiva concorrente.
Ne deriva che il l compenso per la prestazione artistica svolta in Italia può essere tassato dal nostro Stato, mentre spetta allo Stato estero, dove l’artista ha la residenza, risolvere l'eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare.
Dal momento che la Convenzione preserva la potestà impositiva dello Stato italiano, l’artista straniero non può richiedere il rimborso delle ritenute già applicate, né, in relazione alle eventuali future prestazioni artistiche che dovesse svolgere nel nostro Stato, potrà chiedere la disapplicazione ex ante di dette ritenute.
Riproduzione riservata ©