Aspettativa per attività sindacale: contribuzione figurativa anche con due part time
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, ha precisato che è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.
Il chiarimento dell’INPS riguarda l’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa sindacale o politica, ai sensi dell’art. 31 della L. 300/1970, che instaurano contestualmente un rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali.
Sulla questione l’INPS era già intervenuto con il messaggio n. 55/2008 con il quale aveva precisato che l’accredito figurativo nell’assicurazione IVS spetta anche con la contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa.
Con lo stesso messaggio però l’INPS aveva anche sottolineato, sempre ai fini dell’accredito contributivo, che è necessario verificare l’assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro e di una qualsiasi attività di lavoro compresa una collaborazione coordinata e continuativa che comporta l’iscrizione alla gestione separata.
Al riguardo è intervenuta la Corte di cassazione (sent. 23615/2013 e 19695/2016) che ha deciso che sussiste compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso.
Pertanto, per non creare ingiuste penalizzazioni, è sorta l’esigenza di intervenire nuovamente sull’argomento e precisare che l’accredito figurativo spetta anche se il lavoratore in aspettativa sindacale non solo risulta iscritto ad altre gestioni pensionistiche, ma anche se svolge contestualmente attività part time per un altro datore di lavoro, sia esso anche un sindacato o un partito politico. L’importante è che non ci sia sovrapposizione di copertura assicurativa.
In ogni caso, conclude l’INPS, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55/2008 restano ancora valide, anche se solo per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, qualora espletano al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.
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