L’INPS, con la circolare 14/03/2013 n.39, ha reso noto che l’accredito figurativo della contribuzione durante il periodo di vigenza del mandato a ricoprire cariche pubbliche (membri del Parlamento europeo, nazionale o di Assemblea regionale) a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, spetta non solo se eletti, ma anche in caso di nomina.
Inizialmente l’INPS riteneva che la contribuzione figurativa spettasse solo ai lavoratori eletti e non anche a quelli nominati, ma ha rivisto l’interpretazione a seguito delle modifiche previste dalla Legge costituzionale 1/1999 e dall’art. 38 della Legge 488/1999 secondo cui i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, in ragione dell’elezione o della nomina, a cui è riconosciuto il diritto ad un vitalizio o un incremento di pensione, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.
Tale versamento deve essere effettuato con il modello F24 elementi identificativi per il tramite dell’organo elettivo ovvero con il mod. F24 ordinario se al pagamento provvede direttamente il soggetto interessato.
La base imponibile di riferimento per il calcolo dell’onere deve essere commisurata alla retribuzione virtuale e cioè a quella che avrebbe percepito l’interessato se fosse rimasto in servizio. Conseguentemente detta retribuzione deve essere corrispondente alla categoria e qualifica professionale posseduta dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e qualifica.
A tal fine alla domanda deve essere allegato sempre a cura dell’interessato un prospetto autocertificato attestante l’ammontare della retribuzione di riferimento.  All’imponibile sopra descritto deve essere applicata l’aliquota di contribuzione ai fini pensionistici.