ASpI e mini ASpI: le ipotesi di sospensione, cumulo e decadenza
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 2028 del 19 marzo 2015, ha fornito un quadro riepilogativo dei casi di sospensione, decadenza e cumulo dell’indennità ASpI e mini-ASpI in relazione allo stato di disoccupazione.
Le ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI e mini ASpI sono riconducibili a tre tipologie:
a. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI o mini ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi (5 giorni, nel caso di mini ASpI) e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000,00), trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI/mini ASpI con le modalità di cui, rispettivamente, ai commi 15 e 23 dell’art. 2, L. 92/2012;
b. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI/mini ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi (5 giorni, nel caso di mini ASpI) e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a), co. 1, dell’art. 4 del D.Lgs. 181/2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a), della L. 92/2012 che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione;
c. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI/mini ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (5 giorni, nel caso di mini ASpI) o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI/mini ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della L. 92/2012.
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