ASpI e mini-ASpI, le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2013, ha fornito un riepilogo delle modifiche ed integrazioni, introdotte dalla L. 228/2012 (legge di stabilità), in materia di ASpI e mini-ASpI.
In particolare, per ciò che concerne la durata della prestazione “indennità di disoccupazione ASpI”, si rileva che:
a) per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In riferimento alla durata della prestazione “indennità di disoccupazione mini-ASpI”, si precisa che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Se, invece, la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI è stata fruita parzialmente, poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono, naturalmente, ricadere nei 12 mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
In materia di sospensione della prestazione (mini-Aspi), l’Inps precisa che, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni.
La Legge di stabilità 2013 stabilisce, infine, che, alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, si applichino, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
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