L’INPS, sul proprio sito internet, nella sezione dedicata alle misure a sostegno del reddito, illustrando i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere l’indennità di disoccupazione ASpI, ha ricordato che non rilevano ai fini del computo del biennio, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore.

Medesimo discorso vale per i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, però solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo e per i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. 

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento, che si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Per aver diritto all’ASpI è necessario che vi sia almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti. 

Le istruzioni INPS ricordano anche che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);

- l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.