L’Inps, con il messaggio n. 6490 del 6 agosto 2014, ha fornito indicazioni riguardanti il caso in cui il percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI svolga attività lavorativa in forma autonoma.
In particolare, l’Istituto ha reso noto di aver predisposto, nella procedura DSWEB, la possibilità di inserire il reddito presunto derivante dall’attività in forma autonoma, così da ridurre in misura proporzionale la prestazione. La conservazione dello stato di disoccupazione è possibile laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (esclusi, quindi, gli altri redditi percepiti dall’interessato), non superi i limiti di euro 4.800 per il lavoro autonomo e di euro 8.000 per quello parasubordinato. Il beneficiario che superi tali limiti o che inizi un'attività autonoma senza effettuare la comunicazione dovuta decade dall’indennità.