L’Inps, con il messaggio n. 3348 del 14 marzo 2014, ha precisato che è necessaria la verifica ex art. 48bis del DPR 602/1973 anche nell’ipotesi di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L 223/1991.
In particolare, il suddetto articolo 48bis prevede l’obbligo, per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 euro -, di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
L’Inps chiarisce, innanzi tutto, che “l'erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale” (Cassazione, sentenza n. 9007/2002).
Sulla scorta di quanto sopra, sia il pagamento dell’anticipazione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 223/1991 che la liquidazione dell’anticipazione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI di cui all’art. 2, comma 19, della L. 92/2012, devono essere oggetto dell’accertamento, di cui all’art. 48 bis in esame.