Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti applicativi connessi all’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi, prevista in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015 e ora abrogata dal d.lgs. n. 148/2015.
A tal proposito si ricorda che l’Inps, con il messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, in accordo con il Dicastero, aveva reso noto che non avrebbe più potuto erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.
Il Ministero ha però rivisto la propria interpretazione, che avrebbe inciso su fattispecie già perfezionate. Per questo motivo ha ritenuto di poter prendere in considerazione un’ interpretazione più estensiva della norma, che pone in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31.12.2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni (fermo restando il limite di spesa pari ad euro 20 milioni per l’anno 2015).
Pertanto, preso atto che dal 24 settembre 2015 è venuta meno la base giuridica per l’accesso all’ASpI per i lavoratori sospesi, è possibile prendere in considerazione, nei limiti delle risorse disponibili, le situazioni per le quali entro questa data si siano perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione: entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.