L’Inps, con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014, in riferimento al finanziamento degli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore, nonché delle prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, ha ricordato che, a carico delle aziende esodanti, è previsto il versamento dell’importo a titolo di provvista anticipata entro il giorno 15 del mese che precede (c.d. data operazione) quello a cui si riferisce la corresponsione delle predette prestazioni a favore dei/delle beneficiari/e.
L’Istituto ha, inoltre, chiarito che il datore di lavoro deve inviare alla Sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato disposto il versamento, copia del bonifico effettuato e che i bonifici devono contenere obbligatoriamente, nel campo “Causale versamento”, nei primi tredici caratteri, la stringa “ESXNNNNAAAAMM”, dove:
•    ES sarà fisso ed individuerà i versamenti per gli esodati;
•    X valore variabile che conterrà il codice del tipo di pagamento (si veda messaggio);
•    NNNN conterrà il codice numerico a quattro cifre attribuito all’ente esodante (CENTCRD sulle tabelle pensioni);
•    AAAA anno della rata relativo alla quietanza di pagamento;
•    MM mese della rata relativo alla quietanza di pagamento.