Assegno di inclusione: procedura per il rinnovo della domanda
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 10558 dell’8 agosto 2025, ha fornito le indicazioni che devono essere seguite al fine di rinnovare la domanda per ottenere l’assegno di inclusione per ulteriori 12 mesi, dopo le prime 18 mensilità.
In particolare, per accedere nuovamente al beneficio, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova domanda sul portale INPS (eventualmente avvalendosi del supporto di CAF e Patronati) e dovrà avere un Patto di attivazione digitale nucleo sottoscritto.
I nuclei che hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 ed hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, visualizzeranno la loro domanda in stato “terminata”, con la possibilità di poter presentare una nuova istanza dal 1° luglio 2025.
Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025 è accolta e il PAD nucleo è sottoscritto, il beneficio decorrerà dal mese di agosto 2025, fermo restando che il pagamento potrà anche avvenire successivamente, con l’erogazione di eventuali arretrati.
Il Ministero ricorda che i nuclei che risultano invariati, al netto di nascite o decessi e a prescindere da quale componente del nucleo presenti la domanda, non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo sulla piattaforma SIISL.
I nuclei variati, invece, dovranno iscriversi al SIISL e sottoscrivere un PAD riferito al nuovo nucleo. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio per questi nuclei decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.
I nuclei familiari, una volta accolta la domanda, hanno 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo per presentarsi ai servizi sociali.
In sede di presentazione della domanda di rinnovo, qualora nella precedente domanda ADI sia stata indicata una condizione di svantaggio in relazione ad uno o più componenti del nucleo familiare, il richiedente deve riportare nuovamente gli estremi della certificazione attestante la condizione di svantaggio ed i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza nella sezione apposita della domanda, a condizione che tale condizione non abbia subìto modifiche e la certificazione, a suo tempo rilasciata, sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo.
Per le domande presentate a luglio (con PAD già sottoscritto), l’incontro con i servizi sociali dovrà avvenire al più tardi entro 120 giorni, cioè entro il mese di novembre 2025, per evitare la sospensione del beneficio. Tuttavia, in caso di mancato incontro con i servizi entro tale termine, l’INPS sospenderà il pagamento del beneficio dal mese successivo, ovvero dall’erogazione di dicembre. La sospensione potrà essere annullata in caso di segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo a quello della sospensione della misura (in questo caso il mese di dicembre).
Infine, il Ministero del lavoro segnala che anche per le domande di rinnovo rimane confermata la clausola di salvaguardia prevista dalla circolare INPS n. 105/2023 (al paragrafo 8.3), in base alla quale in caso di conclusione delle verifiche istruttorie ed accoglimento della domanda in prossimità dello spirare dei richiamati 120 giorni, è comunque prevista l’erogazione delle prime tre mensilità del beneficio spettanti.
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