Assegno sociale soltanto con la residenza di fatto
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 04/06/2008 n.12886, ha precisato che l'assegno sociale può essere riconosciuto soltanto se l'interessato ha la residenza in Italia.
Infatti precisa l'istituto previdenziale la residenza effettiva, il requisito economico, la cittadinanza o l'idoneo titolo di soggiorno (per i cittadini comunitari ed extraUE) sono tutti elementi essenziali per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale.
Per quanto riguarda la residenza, il requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile e abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo in cui vive.
Ne consegue che, fatti salvi gravi motivi sanitari opportunamente documentati che legittimano l'assenza dal territorio italiano del soggetto richiedente, quando il beneficiario permane per più di un mese all'estero, l'INPS provvederà a sospendere l'erogazione della prestazione.
Se dopo un anno dalla sospensione, il titolare dell'assegno si trova ancora all'estero, l'INPS provvederà alla revoca del beneficio.
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