L’INPS, con la circolare 30/06/2021 n. 93, ha riepilogato i requisiti e la procedura che deve essere seguita per la fruizione dell’assegno temporaneo per i figli minori previsto dal DL 79/2021 per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

I soggetti beneficiari sono coloro che non hanno diritto all’ANF e quindi i lavoratori autonomi e quelli in stato di inoccupazione, oltre ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo che sono percettori degli assegni familiari. A questi si aggiungono anche coloro che non beneficiano degli ANF (pur essendone potenzialmente destinatari) perché privi di uno o più requisiti previsti dalla legge.

Riguardo ai requisiti che i citati soggetti devono possedere cumulativamente, l’INPS, in merito alla condizione di essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario (purchè in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso per motivi di lavoro o di ricerca della durata di almeno 6 mesi) precisa che ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.

Relativamente all’essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, la circolare ricorda che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Invece, sulla condizione che i figli minori devono essere a carico (quando sono percettori di reddito non superiore a 4.000 euro/annui), si precisa che il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l’Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore, in caso di affido condiviso dei minori.

La circolare 93/2021 riconosce il diritto a percepire l’Assegno temporaneo anche ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

Se manca il provvedimento di affido definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, vale la regola secondo cui i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori.

Anche i nonni non percepiscono l’Assegno temporaneo se sono percettori dell’ANF.

L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

In dettaglio:

- si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi; - si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

L’Assegno temporaneo è compatibile: con il Reddito di cittadinanza, con gli assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, con l’assegno di natalità, con il premio alal nascita, con il fondo di sostegno alla natalità, con le detrazioni fiscali e con gli assegni familiari.

Invece è incompatibile con l’ANF per importi superiori a zero.

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti previsti dal DL 79/2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web, Contact Center Integrato, Patronati.

In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’INP evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Per quanto concerne l’erogazione dell’Assegno temporaneo, l’importo spettante è corrisposto mediante:

 - accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata); - bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale; - accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.

Infine si segnala che in presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Mentre nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice, l’Assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.