Assegno unico universale: aumentano i beneficiari
A cura della redazione
Con la legge n. 50 del 20 aprile 2026, di conversione del decreto-legge n. 19/2026, all’art. 7bis viene modificato il D.lgs. n. 230 del 29 dicembre 2021, che disciplina l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Con le modifiche apportate, si estende la platea dei beneficiari della misura. Innanzitutto, con il comma 2bis all’art. 1 del D.lgs. n. 230/2021 si stabilisce che rientrino nel beneficio anche i figli residenti in un altro Stato membro UE, purché sempre fiscalmente a carico.
La disciplina dell’art. 3 viene modificata prevedendo che il diritto al beneficio dipenda dal mantenimento, nel tempo, di determinate condizioni soggettive inerenti alla cittadinanza, la residenza e il soggiorno. Sotto il profilo della cittadinanza, possono accedere alla misura i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, purché titolari di un valido diritto di soggiorno, anche permanente.
Per quanto riguarda il legame con il territorio italiano, questo può risultare sia dalla residenza e dal domicilio, sia dallo svolgimento di un’attività lavorativa. In quest’ultimo caso, è necessario che il lavoro (subordinato o autonomo) comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la normativa italiana e che i contributi siano regolarmente versati.
Un ulteriore elemento richiesto riguarda la durata del rapporto con l’Italia: è sufficiente avervi risieduto per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi.
La normativa precisa inoltre che l’importo del beneficio varia in base al periodo effettivo durante il quale il richiedente ha un collegamento concreto con il territorio italiano, sia attraverso la residenza o il domicilio sia tramite l’attività lavorativa svolta.
Infine, per i soggetti che lavorano in Italia senza esservi residenti, la richiesta deve essere riferita al periodo di attività lavorativa e va rinnovata ogni anno, con decorrenza dal 1° marzo.
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