Il Fondo Est, con la circolare 5/07/2017 n.1, ha ricordato che a decorrere dal 1° luglio u.s., a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo stesso, le prestazioni sanitarie potranno essere fruite dai lavoratori solo dopo 3 mesi decorrenti dall’iscrizione, in luogo dei 6 mesi previsti originariamente.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2017, il diritto alle prestazioni, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, sarà naturalmente garantito per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate.

Dal 1° ottobre p.v. all’azienda che si iscrive al Fondo per la prima volta, viene riconosciuta la possibilità di versare tre mensilità pregresse entro il 16 del mese successivo, al fine di far fruire ai lavoratori le prestazioni sanitarie dal mese di iscrizione stesso.

Viene ridotto da 6 mesi a 3 mesi anche il termine entro il quale deve essere comunicata l’eventuale fusione o cessione di ramo d’azienda per il mantenimento dei diritti acquisiti dei dipendenti con l’azienda subentrante.