L'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve essere assoggettata a contribuzione poichè è diretta a compensare il lavoro prestato e non a risarcire anche gli ulteriori pregiudizi arrecati al lavoratore (Cass. 3/04/2004 n.6607). Viene infatti disatteso l'orientamento precedente con il quale la Suprema Corte riteneva che l'indennità sostitutiva delle ferie fosse di natura risarcitoria e non retributiva, in quanto diretta a ristorare il danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata concessione del riposo spettategli a norma degli art. 2109 c.c. e 36 Cost. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 3/04/2004, ha invece riconosciuto alla predetta indennità natura retributiva e non risarcitoria con la conseguenza che la stessa è assoggettabile a contributzione previdenziale, e tutto ciò per essenzialmente due motivi: sia perché essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (in maniera simile al compenso relativo al lavoro straordinario), ha un carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompressa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.