Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 13 del 26 giugno 2014, ha precisato che anche per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese, sussiste l’obbligo di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del DL 317/1987, qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.
Il Ministero chiarisce, innanzi tutto, che il DL 317/1987 (L. 398/1987) è stato parzialmente sostituito dal DPR 346/1994 che, all’art. 2, dispone espressamente che, alla presentazione di autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani, sono tenuti i seguenti soggetti (art. 1, comma 2, DL 317/1987):
a) datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;
c) società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) datori di lavoro stranieri.
Dal dettato normativo di cui sopra, si evince che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano; pertanto, secondo il Ministero, è irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, atteso anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.