L'INPS, con la circolare 186/2003, ha precisato che le aziende che svolgono attività di agriturismo devono essere inquadrate ai fini previdenziali non nel settore terziario, ma nel settore agricolo. Originariamente la legge 730/85 aveva qualificato come attività agrituristiche quelle relative esclusivamente alla ricezione e all'ospitalità. La legge 228/2001 ha invece ampliato il concetto di attività agrituristica anche all'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino. Sulla base di tali novità l'INPS con la circolare 186/2003 richiama il nuovo testo dell'art. 2135 c.c. che identifica la figura dell'imprenditore agricolo sia la persona che svolge le attività tradizionalmente qualificate come agricole come la coltivazione del fondo, le selvicoltura e l'allevamento di animali, sia quel soggetto che svolge attività ad esse connesse. Ne consegue che al fine di individuare i requisiti per procedere alla classificazione delle aziende interessate nel settore agricolo, anziché nel settore terziario, l'Istituto previdenziale ricorda che l'attività agrituristica deve essere caratterizzata dall'esistenza di un collegamento organizzativo funzionale con l'attività agricola principale e che il suo svolgimento deve essere finalizzato all'incremento di redditività dell'azienda agricola nella logica di promozione e valorizzazione dell'agricoltura. Viene infine confermata la possibilità che l'attività agrituristica venga svolta sia con i familiari dell'imprenditore sia con l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, determinato o parziale.