Attività stagionali: non rilevano per il limite massimo dei 36 mesi
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.15 del 20/05/2016, ha precisato che per i contratti a termine stipulati nelle attività stagionali non operano le disposizioni che regolamentano il regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e l’altro, così come non operano il limite dei 36 mesi ed i limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine.
Tutto questo per espressa disposizione normativa contenuta nel D.lgs. 81/2015.
Al fine di individuare le attività stagionali, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, continuano a valere quelle individuate dal DPR 1525/1963 nonché le previsioni della contrattazione collettiva a cui viene demandato il compito di prevedere altre ipotesi per le quali non operano i citati limiti, comprese quelle già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.lgs. 368/2001 ora abrogato dal D.lgs. 81/2015.
Infine, secondo il Ministero del lavoro, i limiti percentuali di attivazione previsti per i contratti a termine stipulati nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali (art. 2 del D.lgs. 368/2001 la cui abrogazione è prevista dal 1°/01/2017) sono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dall’art. 23, c.2 del D.lgs. 81/2015, con la conseguenza che ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato devono essere rispettate entrambe le disposizioni.
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