L'art. 29 della Legge Comunitaria per il 2004, in modifica dell'art. 36 del DLgs 626/94, ha previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della L. 62/2005, quindi entro il 12 novembre 2005, i datori di lavoro adeguino le attrezzature di lavoro già in uso al 31 dicembre 1996, ai nuovi requisiti minimi tecnici di sicurezza dei sistemi di comando e di protezione. La norma della Legge comunitaria è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 10 aprile 2003, in base alla quale l'Italia è stata considerata inadempiente per incompleta trasposizione della direttiva n. 89/6555/Cee. I requisiti minimi di sicurezza aggiunti dalla comunitaria Innanzitutto, per comprendere la portata della norma, per attrezzatura di lavoro deve intendersi qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. (art. 34, DLgs. 626/1994). Riguardo all'utilizzo, si deve intendere qualsiasi fase lavorativa, compreso la messa in servizio, la pulizia e la manutenzione. I nuovi requisiti minimi, individuati dall'art. 29, comma 2, della Legge 62/2005, riguardano i seguenti aspetti: 1) il lavoratore esposto deve avere il tempo e/o i mezzi per sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dall'avviamento o dall'arresto dell'attrezzatura; 2) La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo una fermata, indipendentemente dalla sua origine, e il cambiamento rilevante delle condizioni di funzionamento della macchina (velocità, pressione ecc.) devono poter essere effettuai soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando progettato a tal fine, salvo che ciò non rappresenti alcun pericolo per il lavoratore esposto; 3) L'ordine di arresto dell'attrezzatura deve essere prioritario rispetto al comando di avviamento. L'arresto deve annullare tutte le fasi di lavorazione in corso e l'interruzione dell'alimentazione degli azionatori; 4) Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) sono di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. Gli adempimenti del datore di lavoro Le aziende interessate dovevano e devono in primo luogo procedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi, prendendo in considerazione tutte le macchine entrate in funzione prima del 31 dicembre 1996. Si ricorda che il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto previa consultazione del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori, anche mediante l'utilizzo di un consulente esterno. Nelle azienda fino a dieci addetti che non sono soggette a particolari fattori di rischio, l'obbligo di redazione del documento può essere sostituito con un'autocertificazione del datore di lavoro. Nel computo del numero di addetti devono essere compresi anche il lavoratori in somministrazione. Fino a quando non sono uniformate ai requisiti minimi sopra indicati (e comunque non oltre il 12 novembre 2005) il datore di lavoro deve adottare tutte le misure alternative utili a garantire un livello di sicurezza equivalente.