Attuata la direttiva 2000/43/CE contro le discriminazioni razziali
A cura della redazione
Il DLGS 9 luglio 2003, n,. 215, pubblicato nella G.U. n. 186 del 12 agosto 2003, ha dato attuazione alla direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Obiettivo del provvedimento è istituire una serie di strumenti volti ad evitare che differenze di razza o di origine etnica siano causa di discriminazione.
Innanzitutto si stabilisce che il principio di parità di trattamento, sia per il settore pubblico che privato, deve essere applicato nei seguenti aspetti del lavoro:
1) Accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
2) Occupazione e condizione di lavoro, compreso gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
3) Accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionali, perfezionamento e riqualificazione professionali, inclusi i tirocini professionali;
4) Affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro.
Rimangono comunque in vigore le differenze di trattamento basate sulla nazionalità previste nel T.U. dell'immigrazione (DLgs. 286/1998, così come modificato dalla Legge Bossi - Fini) in materia di ingresso, soggiorno, all'accesso all'occupazione
La tutela giurisdizionale contro le discriminazioni è assicurata dall'art. 44 del T.U. sull'immigrazione. Sono legittimati ad agire in giudizio, oltre i soggetti passivi della discriminazione ed in forza di delega, le associazioni e gli enti inserite in apposito elenco da approvarsi con decreto del ministero del Lavoro.