La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 4 del 27 marzo 2014, ha precisato che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trova applicazione integrale l’allegato IV, punto 1.11 e 1.12, del D.Lgs. 81/2008.
Nel suddetto allegato, infatti, sono state trasposte le disposizioni di cui al DPR 303/12956, riguardanti le norme generali per l’igiene del lavoro applicabili alla fattispecie in esame.