L’INPS, con il messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022, ha reso noto che se è stata presentata una domanda di RDC in pagamento nel mese di marzo u.s., gli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione RDC/AU, ivi incluse le maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal medesimo mese di marzo, verranno erogati indipendentemente dalla data di presentazione del modello RDC-COM/AU.

Secondo l’INPS infatti la funzione del citato modello è solo quella di far acquisire informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione RDC/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, dato che il diritto alla citata integrazione sorge in ragione del presupposto normativo della percezione del RDC da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU. Quindi ai fini della sola integrazione RDC/AU non trova applicazione la disposizione secondo cui l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.