Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 3914 del 20/03/2009, rispondendo all'interpello n.27/2009, ha precisato che spetta al datore di lavoro, in via alternativa, applicare il DLgs 66/2003 o il DLgs 243/2007ai dipendenti delle imprese di autotrasporto di persone che svolgono attività differenti nell'arco della stessa giornata o della stessa settimana, in materia di durata massima dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e periodici, verificando se il dipendente svolge normalmente o prevalentemente un'attività compresa nel campo di applicazione dell'uno o dell'altro Decreto Legislativo.
Se ciò non è possibile, per il principio di cautela, si dovrà applicare la disciplina normativa che risulta di maggiore tutela per il lavoratore.
E' questa la conclusione a cui è giunto il Ministero del lavoro dopo aver ricordato ipotizzato soluzioni differenti al caso in esame proposto dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro. Infatti ipotizzare di applicare solo il DLgs 66/2003, in quanto norma generale, vorrebbe dire andare in contrasto con lo spirito del legislatore che ha espressamente escluso l'operatività delle norme ivi contenute per i lavoratori mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE.
Tanto meno sarebbe possibile applicare solo il DLgs 234/2007, in quanto norma di carattere speciale, dato che il regolamento CE 561/2006 prevede specifiche ipotesi in cui non si applica detta disciplina specifica, ma quella più generale contenuta nel DLgs 66/2003.
Il Ministero ha inoltre invitato il personale ispettivo a valutare con estrema delicatezza situazioni di questo tipo prima di procedere all'accertamento della violazione in materia di orario di lavoro.