Il Ministero del lavoro, con la nota 02/08/2010 n.13587, in merito alla corretta individuazione del lavoro notturno nel settore dell’autotrasporto, al fine di evitare le sanzioni in caso di violazione, ha precisato che deve ritenersi irregolare la prestazione che supera il limite delle 10 ore per ciascun periodo di 24 ore e che si protrae per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra la mezzanotte e le 7 del giorno successivo.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione partendo dalla lettura del combinato disposto delle lettere h) e i) dell’art. 3 del DLgs 234/2007 concernenti la definizione di notte e di lavoro notturno.
Sempre con la nota 13587/2010, il Ministero del lavoro ha risposto ad un altro quesito che chiedeva quali fossero le modalità di calcolo delle sanzioni previste per il datore di lavoro che viola le disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo.
Secondo l’interpretazione ministeriale la sanzione amministrativa da 78 euro a 311 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce trova applicazione per ogni lavoratore interessato e per ciascun violazione rilevata, anche se nell’ambito della medesima fattispecie di illecito.
Il Ministero del lavoro non condivide quindi l’altro orientamento secondo cui la sanzione deve essere calcolata esclusivamente con riferimento al numero dei dipendenti dato che l’inciso “cui la violazione si riferisce” andrebbe inteso in relazione alla sola tipologia di infrazione riscontrata e non al numero stesso delle infrazioni pur rientranti nella medesima tipologia d’illecito.