L’ANITA, l’Associazione nazionale imprese trasporti automobilisti, con la circolare 23 dicembre 2014 prot. N. 92.197, ha ricordato che dal 1° gennaio 2015 è in vigore in Germania la Legge antidumping sul salario minimo di 8,50 euro/h lorde che riguarda anche i lavoratori subordinati stranieri che operano all’interno del territorio tedesco. 

Più precisamente la citata disposizione trova applicazione sia nei confronti dei trasposti internazionali che hanno origine o destino la Germania, sia quelli in transito sul territorio tedesco, sia infine quelli di cabotaggio.

A tal fine i vettori non residenti in Germania sono tenuti a comunicare (utilizzando un apposito modulo), prima di effettuare il trasporto sul territorio tedesco, alcune informazioni sul rispetto del salario minimo alla Bundesfinanzdirektion occidentale di Colonia (fax: +49 (0) 221 964 870).

Il contenuto della notifica che deve essere inviata per iscritto ed in lingua tedesca è il seguente: 

- dati dell'impresa;

- cognome, nome e data di nascita del lavoratore;

- inizio e durata stimata dell'operazione di trasporto sul territorio tedesco;

- indirizzo in cui sono reperibili i documenti (in Germania o all'estero; in quest'ultimo caso è necessaria una dichiarazione che i documenti sono a disposizione della dogana tedesca, in lingua tedesca);

- una lettera attestante la prova del pagamento del salario minimo (soltanto alla prima registrazione).

La notifica può contenere l'elenco delle operazioni per un periodo fino a 6 mesi. Eventuali modifiche delle operazioni di trasporto programmate non devono essere notificate alla dogana tedesca.

La circolare ricorda anche che l'autista deve registrare l'attività svolta in Germania entro 7 giorni dalla fine del trasporto (inizio, durata e termine dell'attività) e tale documento deve essere conservato per almeno 2 anni, in Germania oppure in territorio straniero.

La misura in sé non dovrebbe comportare problemi, dato che l’entità del salario minimo è in linea con la retribuzione erogata ai dipendenti e prevista dal CCNL applicato dalle aziende di autotrasporto.

In ogni caso è opportuno rispettare le disposizioni tedesche dato che se la predetta dichiarazione viene resa incompleta o non veritiera troverà applicazione la sanzione pecuniaria fino a 30.000 euro.

E’ invece prevista una sanzione fino a 500.000 euro nel caso in cui venisse riscontrata l’applicazione di una retribuzione inferiore al minimo salariale tedesco.