L'INPS, con la circolare 35 del 6 marzo 2006, ha chiarito che l'esonero contributivo, pari al 17% o al 50%, spetta anche a società agricole e cooperative ed è applicabile a richiesta dei soggetti interessati entro il periodo a cui si riferisce il beneficio. L'agevolazione contributiva, introdotta dal DLgs 102/2004 e attuata con il DM 21.07.2005, si rivolge alle imprese agricole, comprese le cooperative, che abbiano subito danni non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile se ubicate nelle aree svantaggiate e al 30% se ubicate in altre zone. La misura dello sgravio è pari al 17% per le imprese con danni dal 20 al 70% della produzione lorda vendibile, del 50% se i danni sono in misura superiore.