L'INPS, con la circolare 14/11/2002 n.169, fa seguito alle precedenti istruzioni diramate con la circolare 161/2002, è recisa che la dichiarazione trimestrale redatta sul modello DMAG Unico, relativa alle giornate ed ai lavoratori immigrati legalizzati per il periodo 10/09/2002 - 30/09/2002 deve essere presentata dalle aziende del settore agricolo entro il 25 gennaio 2003 per il modello cartaceo, ed entro il 25 febbraio 2003 nel caso di trasmissione telematica. Inoltre l'INPS ricorda che le imprese agricole possono stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno (10/09/2002 - 10/09/2003) purché sia garantito un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con la garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate. Pertanto conclude l'INPS i contratti di soggiorno per lavoro subordinato stipulati, ai sensi della legge 222/2002 (conversione del DL 195/2002) dalle imprese agricole con gli operai extracomunitari sono validi se sono a tempo indeterminato o a tempo determinato con un numero di giornate non inferiori a 160 e semprechè il datore di lavoro abbia garantito l'occupazione mensile non inferiore a 10 giornate.